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Fiom: cosa si intende per Contratto di Prossimità?

"Come prima cosa, rispetto per i lavoratori". Sui Contratti di prossimità è d'obbligo una riflessione.

Cosa si intende per “Contratto di prossimità”? Questo il punto di domanda al quale ha risposto la Fiom, per bocca e per voce di Elvira Simona De Sanctis, segretario generale FIOM-CGIL della provincia di L’Aquila.

“Semplificando, – argomenta – si tratta di una specifica intesa tra azienda e sindacato volta a derogare alcune leggi dello Stato come ad esempio il cosiddetto Decreto Dignità, il quale si pone come obiettivo quello di arginare la precarietà dilagante nel mondo del lavoro. Queste deroghe, proposte sempre più spesso dalle aziende che ovviamente hanno ogni interesse a poter contare su lavoratori usa-e-getta senza limitazioni di sorta, sono legittimate da accordi sindacali chiamati appunto contratti di prossimità per effetto dei quali vengono aggirati i paletti previsti dalla legge rispetto alle assunzioni con contratti di lavoro precari”.

“Sempre più spesso sul nostro territorio ci sono Organizzazioni Sindacali disposte a “barattare” un numero esiguo di stabilizzazioni in cambio della sottoscrizione di contratti di prossimità che di contro costruiscono eserciti di precari di lungo termine. Pur con tutti i suoi limiti, il Decreto Dignità stabilisce che se un lavoratore è già stato alle
dipendenze di un’azienda (in modo diretto oppure come somministrato) con contratto a tempo determinato già per 12 mesi, allora ha diritto a essere stabilizzato; alternativamente l’azienda, attraverso l’apposizione di una specifica causale (ad esempio sostituzione di un lavoratore in malattia o di una lavoratrice in maternità, esigenze connesse a incrementi produttivi temporanei, significativi e non programmabili …), può anche prolungare la condizione di precarietà del lavoratore per altri 12 mesi, trascorsi i quali, però, per poter continuare a contare su quel lavoratore, è tenuta a stabilizzarlo con un contratto a tempo indeterminato”, avverte.

“L’accordo di prossimità sancisce che all’interno dell’azienda presso la quale è stato sottoscritto i lavoratori a tempo determinato o somministrati a tempo determinato questo diritto non ce l’hanno più! Pensiamoci bene: se un lavoratore ha prestato la propria attività per ben 12 mesi presso un’azienda, non sarà che il più delle volte si è di fronte a un posto di lavoro strutturato e dunque stabile? Ecco allora l’appello che la FIOM rivolge a quelle Organizzazioni Sindacali, come la FIM-CISL e la UIL-UILM, che hanno innescato sul nostro territorio un un pericoloso meccanismo di precarizzazione del mondo del lavoro: perché invece di assecondare frettolosamente le aziende in questa logica di deroghe alle leggi (che chissà alla lunga dove porterà!), non si sceglie di fare ogni approfondimento con la parte datoriale e esplorare concretamente tutte le possibilità contrattuali che esistono per creare il più possibile lavoro stabile?”.

“Decidere scientemente di non mettere i Lavoratori nelle condizioni di comprendere la portata di simili scelte di campo e indurli a credere, come purtroppo accade nelle Assemblee nei luoghi di lavoro, che senza accordi in deroga alle leggi le aziende non possano assumere, è, a parere della FIOM, poco rispettoso nei confronti dei Lavoratori non solo di oggi, ma soprattutto di domani”.

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