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Covid-19, fondi alle aziende del trasporto pubblico

Marsilio ha firmato l'ordinanza relativa alla definizione delle risorse finanziarie erogabili

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza numero 88 relativa alla definizione delle risorse finanziarie erogabili alle aziende di trasporto pubblico
locale, per la copertura dei costi di produzione del servizio relativamente all’esercizio 2020, a seguito delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19.

Per l’esercizio 2020, è garantito alle Aziende ed ai Comuni titolari di servizi di trasporto pubblico locale, contrattualizzati o affidati in concessione, l’equilibrio economico aziendale, anche in assenza di servizi o riduzione degli stessi rispetto agli ordinari programmi di esercizio, secondo i seguenti interventi:

Erogazione, in favore delle aziende titolari di contratto di servizio per il trasporto pubblico regionale e locale, del 100% dei corrispettivi previsti nell’atto di regolazione;

Erogazione, agli attuali concessionari dei servizi di Tpl, esclusivamente dei contributi in acconto di cui alla legge regionale 9 settembre 1983, n. 62, nella misura pari al 100% di quelli erogati nel precedente esercizio, nonché dei contributi previsti dalle leggi regionali n. 143/99 e n. 44/2005, secondo le modalità di quantificazione utilizzate nel 2019.

Erogazione, in favore delle aziende e dei Comuni titolari di servizi di trasporto pubblico locale, del corrispettivo previsto dalla D.G.R. n. 521 del 28 agosto 2020 a fronte della istituzione delle corse aggiuntive, autorizzate secondo quanto previsto nel citato provvedimento amministrativo, di sostegno a
quelle scolastiche ordinarie.

Erogazione, al fine della compensazione dei ricavi cessanti, relativamente al minor numero di passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, delle risorse di cui all’art. 200 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, secondo i criteri e le modalità esplicitati nell’apposito decreto attuativo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previsto al secondo comma del citato articolo.

Stante il divieto di eccessiva compensazione del servizio di trasporto pubblico locale, le risorse finanziarie erogate per l’anno 2020 sono finalizzate a garantire, a ciascun soggetto titolare di servizi pubblici di trasporto, esclusivamente l’equilibrio economico dell’attività di Tpl: qualora dalla riclassificazione dei bilanci aziendali chiusi al 31.12.2020, dovesse risultare un margine di utile superiore a quello ritenuto ragionevole, l’eccedenza sarà considerata come corrispettivo/contributo per l’esercizio 2021; nel caso opposto sarà corrisposta la
differenza tra l’utile considerato ragionevole e quello effettivo, oltre a quanto necessario, in caso di perdita, alla integrale copertura dei costi di produzione del servizio.
Il Presidente della Regione

La riclassificazione dei bilanci di cui al precedente capoverso sarà presentata con esplicita indicazione, tra i ricavi, dei proventi da traffico e delle precitate erogazioni di risorse finanziarie pubbliche, nonchè di eventuali ulteriori contributi o benefici concessi dallo Stato. I costi saranno rappresentati tenendo conto degli ammortizzatori sociali applicati, con
separata indicazione di questi ultimi.

Al fine della quantificazione della risorsa finanziaria minima per il raggiungimento del ripetuto equilibrio economico aziendale per l’attività di Tpl, i competenti Uffici del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, eventualmente avvalendosi della collaborazione del MEF e/o delle istituzioni nazionali di polizia con competenze in materia economica e finanziaria, provvederanno ad effettuare sui bilanci riclassificati le opportune verifiche, anche attraverso apposite analisi comparative con la documentazione contabile relativa agli
esercizi precedenti, procedendo, se del caso, al risconto dei costi non di competenza.

Il sistema di determinazione del ragionevole utile, previsto dalle vigenti norme in tema di compensazione di pubblici servizi e dal richiamato Reg. (CE) n. 1370/07, sarà oggetto di successivo provvedimento della Regione Abruzzo.
La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti di legge.

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