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Corecom Abruzzo: accolto ricorso La Rana, annullato decreto

Il Tar dell'Aquila ha accolto - con sentenza immediatamente esecutiva - il ricorso presentato dall’avvocato Giuseppe La Rana, valido per l'annullamento del decreto con il quale il Presidente della Regione Abruzzo ha nominato Chiavaroli Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni per l’Abruzzo.

Con sentenza numero 252/2021 del 7 maggio 2021, la prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto con sentenza immediatamente esecutiva il ricorso presentato dall’avvocato Giuseppe La Rana – difeso dai legali Pierpaolo Andreoni del foro di Vasto e Fabrizio Foglietti del foro di L’Aquila – per l’annullamento del decreto n.14 del 18.02.2021 con il quale il Presidente della Regione Abruzzo ha nominato il dottor Riccardo Chiavaroli Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com) per l’Abruzzo.

I giudici amministrativi, accogliendo il ricorso nel merito, hanno ritenuto ammissibili “le censure mosse dal ricorrente alla nomina di Ricardo Chiavaroli” ritenendo la nomina totalmente carente di motivazione, in ciò violando palesemente il principio di imparzialità, perché non vi è stata alcuna valutazione dei curriculum nè indicazione dei titoli preferenziali.

I giudici hanno ribadito che la nomina del Presidente del Corecom “non è atto a discrezionalità politica, sottratto al controllo giurisdizionale, ma trattandosi di un organo di controllo e garanzia, deve dare conto della scelta della nomina che deve ricadere su persona assolutamente indipendente dal sistema politico istituzionale, dal sistema degli interessi del settore delle comunicazioni e in possesso di comprovata esperienza e competenza nel settore delle comunicazioni, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici”, si legge nella sentenza.

Altro motivo accolto in sentenza è quello relativo “all’assoluta carenza di istruttoria sulla domanda di partecipazione del Chiavaroli, che non ha dichiarato di essere in possesso di requisiti generali di accesso a pubblici uffici”.

Pertanto il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, “lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto n.14 del 18.2.2021 del Presidente della Regione Abruzzo”.

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